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Divieto di detenzione di animali di affezione alla catena

L'ASL AL - Servizio Veterinario ricorda il divieto di detenere cani o altri animali di affesione alla catena (Legge 6 giugno 2025, n. 82)

Data:

22 Maggio 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

Si raccomanda alla popolazione di rispettare quanto disposto dall'art. 10 della Legge n. 82/2025:

Art. 10
Divieto di detenzione di animali di affezione alla catena.

1. Al proprietario  o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

 

Ultimo aggiornamento: 22/05/2026, 15:11

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